Lavori in quota e DPI
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Lavori in quota e DPI
Il secondo Capo del Testo Unico della Sicurezza è interamente dedicato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in alta quota. L'art.107 definisce “in quota” tutte quelle attività che espongono l'operatore ad un rischio di caduta da un altezza superiore a due metri da un piano stabile (quindi anche gli scavi che prevedono altezze di questa portata).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di dare la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali e di scegliere con particolare attenzione l'attrezzatura da lavoro, dando importanza alla dimensione e all'ergonomia.
Il lavoratore invece, oltre all'obbligo di non assumere bevande alcoliche e superalcoliche e di non operare con condizioni meteorologiche avverse, deve anche frequentare dei corsi di formazione professionale specifici per il lavoro in alta quota e per l'utilizzo delle attrezzature e dei DPI scelti.
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